Revisione periodica dei motoveicoli e dei motocicli.
Prova di velocità sui veicoli a tre e quattro ruote, art. 52 del CDS e
prova di emissione sui veicoli a tre e quattro ruote, artt. 52 e 53 del CDS.
Si comunica che con DM 30 giugno 2003 il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha disposto che dal 1° luglio 2003 verranno effettuate tutte
le prove previste dalle disposizioni fino ad oggi emanate in materia di revisione
di ciclomotori e motoveicoli ad eccezione della prova di velocità dei
veicoli a tre e quattro ruote di cui all'art. 52 del CDS e della prova di emissione
dei veicoli a tre e quattro ruote di cui agli artt. 52 e 53 del CDS, entrambe
prorogate al 1° gennaio 2004.
Tale proroga riguarda tutti i ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote
omologati conformemente e non alla direttiva 97/24/CE.
Detta necessità trae origine dal fatto che la rete dei soggetti abilitati
ex art. 80 non risulta ancora convenientemente approvvigionata e che l'estensione
della proroga a tutti i veicoli a tre e quattro ruote, art. 52 e 53 del CDS,
per le prove di cui trattasi, nasce dalla opportunità di uniformare
temporalmente l'esecuzione delle prove al fine di garantire uniformità di
trattamento dell'utenza interessata.
Si interessano peraltro codesti uffici che sulla G.U. n. 145 del 25 giugno
2003 è stato pubblicato il DD 20 giugno 2003 avente per argomento: procedura
per l'accertamento della concentrazione nei gas di scarico di sostanze inquinanti
per veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri in circolazione,
con motore ad accensione comandata a 2 e 4 tempi, omologati conformemente al
capitolo 5 della direttiva 97/24/CE. Nel breve sarà possibile visionare
i succitati provvedimenti normativi sul sito dell'amministrazione.
Infine, in relazione ai possibili esiti della revisione, fermo restando quanto
già comunicato con le precedenti disposizioni, si specifica che nel
caso in cui il controllo della velocità massima dei ciclomotori e/o
gli accertamenti sulle emissioni inquinanti abbiano avuto esito sfavorevole,
l'esito della revisione dovrà essere "sospeso".
Com'è noto, tale esito sospende il veicolo dalla circolazione fino a
nuova visita con esito favorevole. Il veicolo può circolare solo per
essere condotto in officina nel corso della giornata stessa in cui è avvenuta
la revisione, nell'osservanza di eventuali ulteriori prescrizioni indicate.
Si invitano gli uffici in indirizzo a dare la massima diffusione della presente
ai soggetti interessati.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
ing. Amedeo Fumero
__________
NOTE
Il DTTSIS comunica l'emanazione del DM 30 giugno 2003 che prevede che per l'effettuazione
delle REVISIONI siano rinviate al 1° GENNAIO 2004 le prove di:
- VELOCITA' per i CICLOMOTORI a 3 e 4 ruote;
- EMISSIONE DEI GAS di scarico per i VEICOLI a 3 ruote, quadricicli e quadricicli
leggeri,
fermo restando l'inizio delle medesime prove dal 1° luglio 2003 per gli
altri veicoli a due ruote con le modalità previste dal DM 20.6.2003.
Viene altresì precisato che in caso di esito sfavorevole di tali prove,
l'esito della revisione dovrà essere di RIPETERE con SOSPESO dalla circolazione
fino a nuova visita con esito favorevole.
|