Modalità di prova in sede di revisione dei veicoli delle categorie M,
N ed O di massa complessiva > 3,5 tonnellate.
Con circolare prot. n. 7690/699 del 16.12.99 dell'allora Div. 44 avente per oggetto "Approvazione
del tipo di frenometro per veicoli pesanti", è stato fra l'altro
previsto - al punto 1.4 Condizioni di prova - che "il veicolo deve presentarsi
alla prova di revisione con un peso complessivo pari almeno al 65% del peso ammesso
a pieno carico. Verranno accettati veicoli con peso inferiore solo se è accertata
l'impossibilità fisica del carico".
In considerazione delle problematiche connesse con l'attuazione della nuova metodologia
di prova e dell'impatto che essa realizza sia sull'utenza automobilistica, costituita
nella fattispecie per la quasi totalità da trasportatori professionali,
sia sull'operatività degli Uffici provinciali, questo Dipartimento ha
emanato la circolare prot. n. 1176/MOT4 in data 28.5.2003 con la quale ha traslato
al 1.1.2004 la data, in precedenza fissata al 1.6.2003, per l'inizio delle operazioni
di revisione sulla base delle condizioni di prova fissate al punto 1.4 della
precedente circolare 7690/699 .
Al contempo è stato costituito un gruppo di lavoro per analizzare le problematiche
anzidette e formulare eventuali proposte per la realizzazione delle condizioni
di prova dei veicoli in sede di revisione.
E' opportuno far presente che - a livello internazionale - la Commissione Economica
per l'Europa delle Nazioni Unite ha allo studio una modifica del Regolamento
ECE/ONU n. 13 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli
della categoria M, N ed O per quanto concerne la frenatura" per introdurre,
in alternativa alle prove con veicolo carico, metodi di estrapolazione mediante
i quali, con prove di frenatura dei veicoli vuoti o con minimo carico su frenometri
a rulli, si valuta il tasso di frenatura prevedibile a carico, rilevando la forza
di frenatura e la pressione dell'aria agli attuatori, una volta nota la pressione
massima di progetto (cosiddetti metodi di estrapolazione a uno o due punti).
L'eventuale adozione di tale nuova procedura, che sarà dettata dalla normativa
anzidetta, anche per le prove di revisione (da eseguirsi evidentemente in alternativa
alle prove con veicolo carico almeno al 65% della massa complessiva) presuppone
una diversa organizzazione dell'attività operativa di controllo dei veicoli
industriali, dovuta anche alla necessità di dotare le linee di revisione
di apparati che l'architettura funzionale attuale non prevede.
Tale diversa organizzazione è allo studio di questo Dipartimento ma necessita
sia di specifiche norme d'attuazione sia di tempi necessariamente più lunghi.
Nel frattempo, ribadito il principio che I'efficienza frenante deve essere valutata
con riferimento alla massa complessiva del veicolo come prescritto dalla direttiva
96/96/CE recepita con D.M. 6/8/98, n. 408 , si ritiene opportuno dettare le disposizioni
seguenti al fine di rendere applicativo il predetto punto 1.4 della circolare
7690/699 :
1) la decorrenza resta fissata al 1.1.2004 con le necessarie gradualità che
le Direzioni locali riterranno opportuno valutare ed accordare in relazione anche
al numero di veicoli già prenotati per la revisione o alle sedute già programmate
presso le sedi dei richiedenti ai sensi della legge 870/86 ;
2) la gradualità di cui al punto precedente è da intendersi quale
periodo transitorio per arrivare, alla data del 1.4.2004, all'applicazione integrale
delle disposizioni;
3) il veicolo può essere caricato con la merce da trasportare (escludendo
le merci pericolose o quelle che possono danneggiare o imbrattare le apparecchiature
o le sedi operative) ovvero - a cura dell'utenza - con zavorre (sacchi di sabbia/cemento,
blocchi di pietra, acqua e simili) purché diano garanzia di stabilità durante
le prove;
4) il valore minimo di massa del 65% durante le prove è riferito alla
massa complessiva autorizzata; il carico per ogni asse deve comunque essere compatibile
con i limiti massimi ammessi dai frenometri;
5) tenuto conto che per motivi di praticità non risultano effettuabili
prove dinamiche con decelerometro (in alternativa alle prove a carico), i veicoli
per i quali si può procedere all'esecuzione delle prove senza carico,
considerati anche i bassi limiti di velocità a cui alcune categorie di
veicoli sono soggette, sono:
a) veicoli muniti di cisterne o serbatoi per il trasporto di merci pericolose;
b) veicoli per il trasporto di animali vivi;
c) betoniere;
d) veicoli per trasporto specifico di rifiuti;
e) eventuali altri particolari casi in cui l'operazione di carico del veicolo
può pregiudicare la funzionalità del veicolo stesso, a prudente
valutazione delle Direzioni d'intesa con i Dirigenti Coordinatori.
6) si rammenta che per i veicoli muniti di strutture ribaltabili non risulta
necessario procedere a verifiche di funzionalità delle apparecchiature
di ribaltamento, in quanto - come precisato con circolare prot. n. 1403/M3/C2
del 9.8.2000 - tutte le attrezzature non connesse alla funzione di spostamento
del veicolo sono considerate macchine (ai sensi della direttiva "macchine" di
cui al D.P.R. 24/7/96, n. 459) e sono quindi regolamentate dalla stessa direttiva;
le verifiche e prove relative ai giochi dei sistemi di attacco e quelle di tenuta
del freno di stazionamento dei veicoli rimorchiati, ora di facile conduzione
con i veicoli scarichi, verranno eseguite - per quanto possibile - con i veicoli
carichi.
In tutti i casi di cui ai precedenti punti in cui le prove di frenatura vengono
eseguite con il veicolo che non raggiunge il 65% della massa complessiva, deve
essere raggiunta l'efficienza frenante minima prescritta in base alla categoria
del veicolo, con riferimento alla massa riscontrata durante le prove dalle
apposite apparecchiature.
Qualora tale efficienza minima non venisse raggiunta, il veicolo dovrà necessariamente
essere ripresentato carico, secondo le modalità di cui al precedente
punto 3.
Si coglie l'occasione per dettare disposizioni per l'uso dei frenometri a piastra
presso le sedi esterne ai sensi della legge 870/86 , nelle prove di revisione
dei mezzi con massa complessiva > 3,5 t.
Va preliminarmente precisato che tali apparati non dispongono ad oggi di specifica
omologazione nazionale.
II loro utilizzo è stato approvato dall'ex D.G. M.C.T.C. subordinandolo
ad una verifica di confrontabilità delle misure rilevate, a parità di
mezzo in prova, tra le piastre ed i banchi di prova a rulli.
Tale condizione appare non sempre garantita ove ci si riferisca ad una ampia
variabilità di condizioni di prova ( peso del veicolo, velocità variabile
di approccio alla piastra, sforzo esercitato dal conducente sul pedale del
freno etc.).
Alcuni U.P. del D.T.T. dichiarano infatti una qualche difficoltà a determinare
in modo certo ed inconfutabile la confrontabilità delle risposte dei
due diversi apparati per tutto l'ampio spettro di condizioni che possono verificarsi
in sede di revisione.
Quanto sopra fa ritenere, in uno con il conclamato difetto, insito nella stessa
filosofia progettuale delle piastre, della irripetibilità della prova
o meglio dei risultati misurati, per la evidente dispersione delle misure con
scarti rispetto al valor medio che dimostrano una distribuzione gaussiana molto
piatta, che l'uso di tali apparati non possa più essere autorizzato.
Si valuti inoltre che, in sede, internazionale, l'uso di apparati per la prova
di frenatura dei veicoli pesanti si orienta in modo deciso verso gli apparati
a rulli.
Per tutto quanto sopra, nella consapevolezza che gli Uffici in indirizzo possono
aver già accordato prossime sedute di revisione esterna, si stabilisce
per un limite nell'uso di tali apparati che non vada oltre il 30.06.2004, data
dalla quale le prove potranno essere svolte esclusivamente su banchi a rulli.
I Dirigenti Coordinatori sono invitati a vigilare sulla corretta applicazione
della presente circolare, riferendo a questo Dipartimento sulle problematiche
che dovessero emergere anche al fine di fornire al gruppo di lavoro le informazioni
necessarie per le soluzioni da adottare.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero
__________
NOTE
Per le prove di revisione dei veicoli aventi massa complessiva superiore a
3,5, in attesa dell'emanazione di provvedimenti comunitari vengono fornite
le seguenti disposizioni al fine di rendere applicativo l'obbligo previsto
da precedenti disposizioni:
1) la decorrenza resta fissata al 1.1.2004 con le necessarie gradualità che
le Direzioni locali riterranno opportuno valutare ed accordare in relazione
anche al numero di veicoli già prenotati per la revisione o alle sedute
già programmate presso le sedi dei richiedenti ai sensi della legge
870/86;
2) la gradualità di cui al punto precedente è da intendersi quale
periodo transitorio per arrivare, alla data del 1.4.2004, all'applicazione
integrale delle disposizioni;
3) il veicolo può essere caricato con la merce da trasportare (escludendo
le merci pericolose o quelle che possono danneggiare o imbrattare le apparecchiature
o le sedi operative) ovvero - a cura dell'utenza - con zavorre (sacchi di sabbia/cemento,
blocchi di pietra, acqua e simili) purché diano garanzia di stabilità durante
le prove;
4) il valore minimo di massa del 65% durante le prove è riferito alla
massa complessiva autorizzata; il carico per ogni asse deve comunque essere
compatibile con i limiti massimi ammessi dai frenometri;
5) tenuto conto che per motivi di praticità non risultano effettuabili
prove dinamiche con decelerometro (in alternativa alle prove a carico), i veicoli
per i quali si può procedere all'esecuzione delle prove senza carico,
considerati anche i bassi limiti di velocità a cui alcune categorie
di veicoli sono soggette, sono:
a) veicoli muniti di cisterne o serbatoi per il trasporto di merci pericolose;
b) veicoli per il trasporto di animali vivi;
c) betoniere;
d) veicoli per trasporto specifico di rifiuti;
e) eventuali altri particolari casi in cui l'operazione di carico del veicolo
può pregiudicare la funzionalità del veicolo stesso, a prudente
valutazione delle Direzioni d'intesa con i Dirigenti Coordinatori.
6) si rammenta che per i veicoli muniti di strutture ribaltabili non risulta
necessario procedere a verifiche di funzionalità delle apparecchiature
di ribaltamento;
7) le verifiche e prove relative ai giochi dei sistemi di attacco e quelle
di tenuta del freno di stazionamento dei veicoli rimorchiati, ora di facile
conduzione con i veicoli scarichi, verranno eseguite - per quanto possibile
- con i veicoli carichi.
In tutti i casi di cui ai precedenti punti in cui le prove di frenatura vengono
eseguite con il veicolo che non raggiunge il 65% della massa complessiva, deve
essere raggiunta l'efficienza frenante minima prescritta in base alla categoria
del veicolo, con riferimento alla massa riscontrata durante le prove dalle
apposite apparecchiature.
Qualora tale efficienza minima non venisse raggiunta, il veicolo dovrà necessariamente
essere ripresentato carico, secondo le modalità di cui al precedente
punto 3.
Nell'occasione per dettare disposizioni per l'uso dei frenometri: quelli a
piastra presso le sedi esterne sono ammissibili solo fino al 30.6.2004; data
dalla quale le prove potranno essere svolte esclusivamente su banchi a rulli.
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