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28/07/2005

Circolare Prot. 3033/404 del 11/12/2003

 
normative
Modalità di prova in sede di revisione dei veicoli delle categorie M, N ed O di massa complessiva > 3,5 tonnellate.

Con circolare prot. n. 7690/699 del 16.12.99 dell'allora Div. 44 avente per oggetto "Approvazione del tipo di frenometro per veicoli pesanti", è stato fra l'altro previsto - al punto 1.4 Condizioni di prova - che "il veicolo deve presentarsi alla prova di revisione con un peso complessivo pari almeno al 65% del peso ammesso a pieno carico. Verranno accettati veicoli con peso inferiore solo se è accertata l'impossibilità fisica del carico".
In considerazione delle problematiche connesse con l'attuazione della nuova metodologia di prova e dell'impatto che essa realizza sia sull'utenza automobilistica, costituita nella fattispecie per la quasi totalità da trasportatori professionali, sia sull'operatività degli Uffici provinciali, questo Dipartimento ha emanato la circolare prot. n. 1176/MOT4 in data 28.5.2003 con la quale ha traslato al 1.1.2004 la data, in precedenza fissata al 1.6.2003, per l'inizio delle operazioni di revisione sulla base delle condizioni di prova fissate al punto 1.4 della precedente circolare 7690/699 .
Al contempo è stato costituito un gruppo di lavoro per analizzare le problematiche anzidette e formulare eventuali proposte per la realizzazione delle condizioni di prova dei veicoli in sede di revisione.
E' opportuno far presente che - a livello internazionale - la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite ha allo studio una modifica del Regolamento ECE/ONU n. 13 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli della categoria M, N ed O per quanto concerne la frenatura" per introdurre, in alternativa alle prove con veicolo carico, metodi di estrapolazione mediante i quali, con prove di frenatura dei veicoli vuoti o con minimo carico su frenometri a rulli, si valuta il tasso di frenatura prevedibile a carico, rilevando la forza di frenatura e la pressione dell'aria agli attuatori, una volta nota la pressione massima di progetto (cosiddetti metodi di estrapolazione a uno o due punti).
L'eventuale adozione di tale nuova procedura, che sarà dettata dalla normativa anzidetta, anche per le prove di revisione (da eseguirsi evidentemente in alternativa alle prove con veicolo carico almeno al 65% della massa complessiva) presuppone una diversa organizzazione dell'attività operativa di controllo dei veicoli industriali, dovuta anche alla necessità di dotare le linee di revisione di apparati che l'architettura funzionale attuale non prevede.
Tale diversa organizzazione è allo studio di questo Dipartimento ma necessita sia di specifiche norme d'attuazione sia di tempi necessariamente più lunghi.
Nel frattempo, ribadito il principio che I'efficienza frenante deve essere valutata con riferimento alla massa complessiva del veicolo come prescritto dalla direttiva 96/96/CE recepita con D.M. 6/8/98, n. 408 , si ritiene opportuno dettare le disposizioni seguenti al fine di rendere applicativo il predetto punto 1.4 della circolare 7690/699 :
1) la decorrenza resta fissata al 1.1.2004 con le necessarie gradualità che le Direzioni locali riterranno opportuno valutare ed accordare in relazione anche al numero di veicoli già prenotati per la revisione o alle sedute già programmate presso le sedi dei richiedenti ai sensi della legge 870/86 ;
2) la gradualità di cui al punto precedente è da intendersi quale periodo transitorio per arrivare, alla data del 1.4.2004, all'applicazione integrale delle disposizioni;
3) il veicolo può essere caricato con la merce da trasportare (escludendo le merci pericolose o quelle che possono danneggiare o imbrattare le apparecchiature o le sedi operative) ovvero - a cura dell'utenza - con zavorre (sacchi di sabbia/cemento, blocchi di pietra, acqua e simili) purché diano garanzia di stabilità durante le prove;
4) il valore minimo di massa del 65% durante le prove è riferito alla massa complessiva autorizzata; il carico per ogni asse deve comunque essere compatibile con i limiti massimi ammessi dai frenometri;
5) tenuto conto che per motivi di praticità non risultano effettuabili prove dinamiche con decelerometro (in alternativa alle prove a carico), i veicoli per i quali si può procedere all'esecuzione delle prove senza carico, considerati anche i bassi limiti di velocità a cui alcune categorie di veicoli sono soggette, sono:
a) veicoli muniti di cisterne o serbatoi per il trasporto di merci pericolose;
b) veicoli per il trasporto di animali vivi;
c) betoniere;
d) veicoli per trasporto specifico di rifiuti;
e) eventuali altri particolari casi in cui l'operazione di carico del veicolo può pregiudicare la funzionalità del veicolo stesso, a prudente valutazione delle Direzioni d'intesa con i Dirigenti Coordinatori.
6) si rammenta che per i veicoli muniti di strutture ribaltabili non risulta necessario procedere a verifiche di funzionalità delle apparecchiature di ribaltamento, in quanto - come precisato con circolare prot. n. 1403/M3/C2 del 9.8.2000 - tutte le attrezzature non connesse alla funzione di spostamento del veicolo sono considerate macchine (ai sensi della direttiva "macchine" di cui al D.P.R. 24/7/96, n. 459) e sono quindi regolamentate dalla stessa direttiva;
le verifiche e prove relative ai giochi dei sistemi di attacco e quelle di tenuta del freno di stazionamento dei veicoli rimorchiati, ora di facile conduzione con i veicoli scarichi, verranno eseguite - per quanto possibile - con i veicoli carichi.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti in cui le prove di frenatura vengono eseguite con il veicolo che non raggiunge il 65% della massa complessiva, deve essere raggiunta l'efficienza frenante minima prescritta in base alla categoria del veicolo, con riferimento alla massa riscontrata durante le prove dalle apposite apparecchiature.
Qualora tale efficienza minima non venisse raggiunta, il veicolo dovrà necessariamente essere ripresentato carico, secondo le modalità di cui al precedente punto 3.
Si coglie l'occasione per dettare disposizioni per l'uso dei frenometri a piastra presso le sedi esterne ai sensi della legge 870/86 , nelle prove di revisione dei mezzi con massa complessiva > 3,5 t.
Va preliminarmente precisato che tali apparati non dispongono ad oggi di specifica omologazione nazionale.
II loro utilizzo è stato approvato dall'ex D.G. M.C.T.C. subordinandolo ad una verifica di confrontabilità delle misure rilevate, a parità di mezzo in prova, tra le piastre ed i banchi di prova a rulli.
Tale condizione appare non sempre garantita ove ci si riferisca ad una ampia variabilità di condizioni di prova ( peso del veicolo, velocità variabile di approccio alla piastra, sforzo esercitato dal conducente sul pedale del freno etc.).
Alcuni U.P. del D.T.T. dichiarano infatti una qualche difficoltà a determinare in modo certo ed inconfutabile la confrontabilità delle risposte dei due diversi apparati per tutto l'ampio spettro di condizioni che possono verificarsi in sede di revisione.
Quanto sopra fa ritenere, in uno con il conclamato difetto, insito nella stessa filosofia progettuale delle piastre, della irripetibilità della prova o meglio dei risultati misurati, per la evidente dispersione delle misure con scarti rispetto al valor medio che dimostrano una distribuzione gaussiana molto piatta, che l'uso di tali apparati non possa più essere autorizzato.
Si valuti inoltre che, in sede, internazionale, l'uso di apparati per la prova di frenatura dei veicoli pesanti si orienta in modo deciso verso gli apparati a rulli.
Per tutto quanto sopra, nella consapevolezza che gli Uffici in indirizzo possono aver già accordato prossime sedute di revisione esterna, si stabilisce per un limite nell'uso di tali apparati che non vada oltre il 30.06.2004, data dalla quale le prove potranno essere svolte esclusivamente su banchi a rulli.
I Dirigenti Coordinatori sono invitati a vigilare sulla corretta applicazione della presente circolare, riferendo a questo Dipartimento sulle problematiche che dovessero emergere anche al fine di fornire al gruppo di lavoro le informazioni necessarie per le soluzioni da adottare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero

__________

NOTE
Per le prove di revisione dei veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5, in attesa dell'emanazione di provvedimenti comunitari vengono fornite le seguenti disposizioni al fine di rendere applicativo l'obbligo previsto da precedenti disposizioni:
1) la decorrenza resta fissata al 1.1.2004 con le necessarie gradualità che le Direzioni locali riterranno opportuno valutare ed accordare in relazione anche al numero di veicoli già prenotati per la revisione o alle sedute già programmate presso le sedi dei richiedenti ai sensi della legge 870/86;
2) la gradualità di cui al punto precedente è da intendersi quale periodo transitorio per arrivare, alla data del 1.4.2004, all'applicazione integrale delle disposizioni;
3) il veicolo può essere caricato con la merce da trasportare (escludendo le merci pericolose o quelle che possono danneggiare o imbrattare le apparecchiature o le sedi operative) ovvero - a cura dell'utenza - con zavorre (sacchi di sabbia/cemento, blocchi di pietra, acqua e simili) purché diano garanzia di stabilità durante le prove;
4) il valore minimo di massa del 65% durante le prove è riferito alla massa complessiva autorizzata; il carico per ogni asse deve comunque essere compatibile con i limiti massimi ammessi dai frenometri;
5) tenuto conto che per motivi di praticità non risultano effettuabili prove dinamiche con decelerometro (in alternativa alle prove a carico), i veicoli per i quali si può procedere all'esecuzione delle prove senza carico, considerati anche i bassi limiti di velocità a cui alcune categorie di veicoli sono soggette, sono:
a) veicoli muniti di cisterne o serbatoi per il trasporto di merci pericolose;
b) veicoli per il trasporto di animali vivi;
c) betoniere;
d) veicoli per trasporto specifico di rifiuti;
e) eventuali altri particolari casi in cui l'operazione di carico del veicolo può pregiudicare la funzionalità del veicolo stesso, a prudente valutazione delle Direzioni d'intesa con i Dirigenti Coordinatori.
6) si rammenta che per i veicoli muniti di strutture ribaltabili non risulta necessario procedere a verifiche di funzionalità delle apparecchiature di ribaltamento;
7) le verifiche e prove relative ai giochi dei sistemi di attacco e quelle di tenuta del freno di stazionamento dei veicoli rimorchiati, ora di facile conduzione con i veicoli scarichi, verranno eseguite - per quanto possibile - con i veicoli carichi.
In tutti i casi di cui ai precedenti punti in cui le prove di frenatura vengono eseguite con il veicolo che non raggiunge il 65% della massa complessiva, deve essere raggiunta l'efficienza frenante minima prescritta in base alla categoria del veicolo, con riferimento alla massa riscontrata durante le prove dalle apposite apparecchiature.
Qualora tale efficienza minima non venisse raggiunta, il veicolo dovrà necessariamente essere ripresentato carico, secondo le modalità di cui al precedente punto 3.

Nell'occasione per dettare disposizioni per l'uso dei frenometri: quelli a piastra presso le sedi esterne sono ammissibili solo fino al 30.6.2004; data dalla quale le prove potranno essere svolte esclusivamente su banchi a rulli.



Autore: MCTC
Fonte: Ministero dei Trasporti

Guarda anche:
.:: Linee revisioni per veicoli pesanti

 
 
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