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19/07/2005

Direttiva Ministeriale del 07/07/1998

 
normative
DIRETTIVA 7 luglio 1998
Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive  modificazioni, che prevede la potesta' del sindaco, entro i centri  abitati, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie  di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli  inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e  naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei  lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro  dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il  Ministro dei beni culturali ed ambientali;  Visto l'art. 79 del suddetto decreto legislativo che impone il  mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza  in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalle  norme regolamentari e dai decreti di attuazione richiamati dalle  stesse ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente  applicabili;  Visto l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del  Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e l'appendice  VIII al titolo V dello stesso decreto;  Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio 1992, e l'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20  maggio 1991, relativi all'individuazione delle zone in cui possono  verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico;  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 con il  quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di  allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 che  fissa gli obiettivi di qualita' dell'aria relativi all'inquinamento  da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28  febbraio 1994 con il quale sono state individuate le imprese  abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli  in circolazione;  Vista la direttiva comunitaria 92/55 con la quale sono stati  fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli  autoveicoli in circolazione;  Visto il decreto interministeriale emanato dal Ministro dei  trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri  dell'ambiente e della sanita' del 5 febbraio 1996, con il quale sono  stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico  degli autoveicoli in circolazione;  Considerato che, ai fini della prevenzione degli inquinamenti, sono  stati adottati da parte dei sindaci di diversi comuni ordinanze con  le quali viene subordinata la circolazione di determinate categorie  di veicoli al possesso di una attestazione di rispondenza delle  emissioni inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo  controllo delle stesse;  Considerato che si rende necessario ed urgente disciplinare  l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato precedente;  Sentiti i Ministri dell'ambiente, per i problemi delle aree urbane  e dei beni culturali ed ambientali;  Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 4 giugno 1998  dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri;  Si emana la seguente direttiva:

Art. 1.  I sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti  di inquinamento individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del  decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 possono vietare la  circolazione, entro i centri abitati, agli autoveicoli che non sono  in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti  entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data  5 febbraio 1996 da parte del Ministro dei trasporti e della  navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'  in applicazione della direttiva comunitaria 92/55. Nelle regioni che  non abbiano ancora provveduto alla individuazione delle suddette zone  i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati unicamente nel  caso in cui sia stato accertato il raggiungimento, almeno due volte  nel corso di dodici mesi, degli stati di attenzione previsti dal  decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 e successivi  aggiornamenti attraverso una rete di monitoraggio della  concentrazione degli inquinanti o, in mancanza, attraverso una  campagna di monitoraggio protratta per un periodo non inferiore a  dodici mesi. L'inserimento dei centri abitati, per i quali si intende  assumere il provvedimento, nelle zone a rischio o l'accertamento del  raggiungimento almeno due volte nel corso di dodici mesi degli stati  di attenzione costituiscono le accertate e motivate esigenze  richieste dall'art. 7, comma 1, lettera b), del Nuovo codice della  strada per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 2.  Prima di procedere all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 1,  il sindaco e' tenuto a verificare l'esistenza sul territorio di  propria competenza di una rete di officine, autorizzate ai sensi del  successivo art. 6, sufficiente per l'effettuazione dei controlli su  tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato.  Analogamente, per i centri abitati posti lungo itinerari stradali,  dovra' essere verificata l'esistenza di un percorso alternativo  idoneo che consenta il superamento dei centri medesimi. Detto  itinerario dovra' essere segnalato in corrispondenza delle  intersezioni dalle quali si dirama lo stesso, mediante i segnali di  indicazione e di preavviso previsti dal Regolamento di esecuzione e  di attuazione del Nuovo codice della strada. In alternativa deve  essere escluso dal divieto un itinerario di attraversamento del  centro abitato.

Art. 3.  I provvedimenti di divieto si applicano a tutti gli autoveicoli che  circolano entro il centro abitato per il quale e' stato adottato il  provvedimento. Dallo stesso sono esclusi gli autoveicoli del tipo  omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 e successivi  aggiornamenti, immatricolati da non oltre quattro anni. Sono inoltre  escluse le categorie di autoveicoli che saranno individuate dal  sindaco in considerazione della necessita' di contemperare le  esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di svolgimento delle  attivita' sociali e produttive. Alla violazione del suddetto  provvedimento si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 13,  del Nuovo codice della strada.

Art. 4.  L'emanazione dell'ordinanza di divieto di cui sopra deve essere  posta a conoscenza degli utenti della strada mediante la apposizione,  in corrispondenza dei segnali di inizio centro abitato, del segnale  di divieto di transito di cui alla figura II.46 del Regolamento di  esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada corredato di  pannello integrativo riportante la scritta "eccetto veicoli  autorizzati per zona bollino blu". Detto segnale di divieto dovra'  essere presegnalato, mediante i segnali di indicazione e di  preavviso, in corrispondenza della intersezione dalla quale si dirama  il percorso alternativo individuato.

Art. 5.  L'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti  degli autoveicoli ai fini del divieto della circolazione degli stessi  deve essere effettuata mediante l'esibizione di un bollino  autoadesivo di colore blu, valido su tutto il territorio nazionale,  conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione 28 febbraio 1994, da applicare sul parabrezza  dell'autoveicolo interessato e mediante il possesso di un apposito  certificato dal quale si deducano la data del controllo, la targa del  veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate. Sullo stesso  certificato possono essere annotati ulteriori dati (quali anno di  immatricolazione, cilindrata, chilometraggio percorso, etc.) da  utilizzare a fini statistici.

Art. 6.  Il bollino di cui all'articolo precedente e' rilasciato  dall'ufficio provinciale della M.C.T.C., ovvero dalle imprese o  consorzi o societa' consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del  Nuovo codice della strada, ovvero dalle imprese di autoriparazione  individuate dal decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione 28 febbraio 1994, i quali devono esporre all'esterno dei  propri locali un apposito contrassegno conforme al modello allegato.  Detto contrassegno viene rilasciato, su domanda degli interessati e  previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, dal comune ovvero  da un unico ente o azienda ai quali il comune abbia affidato la  gestione amministrativa contabile e statistica dell'attivita' di  controllo delle emissioni inquinanti agli scarichi degli autoveicoli  in circolazione. Gli uffici provinciali della M.C.T.C., nonche' le  imprese o consorzi o societa' consortili autorizzate ad effettuare  l'attivita' di revisione degli autoveicoli devono provvedere al  rilascio del bollino blu all'atto della revisione medesima, oltreche'  all'atto delle verifiche effettuate su richiesta dei proprietari  degli autoveicoli.

Art. 7.  La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle  emissioni inquinanti ha validita' per non piu' di dodici mesi  decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli  autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988. Per gli autoveicoli  immatricolati prima di questa data la documentazione di cui sopra ha  validita' semestrale.

Art. 8.  Nel disciplinare di cui all'art. 6 sono definiti gli obblighi ed i  compiti che i richiedenti assumono nei confronti del comune ovvero  dell'ente o azienda delegati, le modalita' ed i costi di svolgimento  del servizio sia nei confronti dei proprietari degli autoveicoli  soggetti a controllo sia nei confronti del comune ovvero dell'ente o  azienda delegati, le forme di controllo esercitate dal comune ovvero  dall'ente o azienda delegati sia direttamente che mediante l'ausilio  di istituti specializzati, nonche' le penali da applicare in caso di  inosservanza delle clausole del disciplinare fermo restando  l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge.

Art. 9.  L'attestazione e' rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 6 dopo  l'effettuazione con esito positivo del controllo del rispetto dei  limiti delle emissioni inquinanti effettuato secondo le modalita'  prescritte dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio  da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto  con i Ministri dell'ambiente e della sanita'.

Art. 10.  Per i comuni che abbiano gia' adottato provvedimenti di limitazione  della circolazione la presente direttiva e' vincolante a decorrere  dal 1 gennaio 1999.  Roma, 7 luglio 1998  Il Ministro: Costa



Autore: Ministero dei lavori pubblici
Fonte: Ministero dei Trasporti

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