DIRETTIVA 7 luglio 1998
Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino
blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive
modificazioni, che prevede la potesta' del sindaco, entro i centri
abitati, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e
naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro dei beni culturali ed ambientali;
Visto l'art. 79 del suddetto decreto legislativo che impone il
mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza
in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalle
norme regolamentari e dai decreti di attuazione richiamati dalle
stesse ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente
applicabili;
Visto l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e l'appendice
VIII al titolo V dello stesso decreto;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1992, e l'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20
maggio 1991, relativi all'individuazione delle zone in cui possono
verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 con il
quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di
allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 che
fissa gli obiettivi di qualita' dell'aria relativi all'inquinamento
da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28
febbraio 1994 con il quale sono state individuate le imprese
abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli
in circolazione;
Vista la direttiva comunitaria 92/55 con la quale sono stati
fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli
autoveicoli in circolazione;
Visto il decreto interministeriale emanato dal Ministro dei
trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della sanita' del 5 febbraio 1996, con il quale sono
stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico
degli autoveicoli in circolazione;
Considerato che, ai fini della prevenzione degli inquinamenti, sono
stati adottati da parte dei sindaci di diversi comuni ordinanze con
le quali viene subordinata la circolazione di determinate categorie
di veicoli al possesso di una attestazione di rispondenza delle
emissioni inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo
controllo delle stesse;
Considerato che si rende necessario ed urgente disciplinare
l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato precedente;
Sentiti i Ministri dell'ambiente, per i problemi delle aree urbane
e dei beni culturali ed ambientali;
Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 4 giugno 1998
dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Si emana la seguente direttiva:
Art. 1.
I sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti
di inquinamento individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 possono vietare la
circolazione, entro i centri abitati, agli autoveicoli che non sono
in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti
entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data
5 febbraio 1996 da parte del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'
in applicazione della direttiva comunitaria 92/55. Nelle regioni che
non abbiano ancora provveduto alla individuazione delle suddette zone
i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati unicamente nel
caso in cui sia stato accertato il raggiungimento, almeno due volte
nel corso di dodici mesi, degli stati di attenzione previsti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 e successivi
aggiornamenti attraverso una rete di monitoraggio della
concentrazione degli inquinanti o, in mancanza, attraverso una
campagna di monitoraggio protratta per un periodo non inferiore a
dodici mesi. L'inserimento dei centri abitati, per i quali si intende
assumere il provvedimento, nelle zone a rischio o l'accertamento del
raggiungimento almeno due volte nel corso di dodici mesi degli stati
di attenzione costituiscono le accertate e motivate esigenze
richieste dall'art. 7, comma 1, lettera b), del Nuovo codice della
strada per l'emanazione dei provvedimenti.
Art. 2.
Prima di procedere all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 1,
il sindaco e' tenuto a verificare l'esistenza sul territorio di
propria competenza di una rete di officine, autorizzate ai sensi del
successivo art. 6, sufficiente per l'effettuazione dei controlli su
tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato.
Analogamente, per i centri abitati posti lungo itinerari stradali,
dovra' essere verificata l'esistenza di un percorso alternativo
idoneo che consenta il superamento dei centri medesimi. Detto
itinerario dovra' essere segnalato in corrispondenza delle
intersezioni dalle quali si dirama lo stesso, mediante i segnali di
indicazione e di preavviso previsti dal Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo codice della strada. In alternativa deve
essere escluso dal divieto un itinerario di attraversamento del
centro abitato.
Art. 3.
I provvedimenti di divieto si applicano a tutti gli autoveicoli che
circolano entro il centro abitato per il quale e' stato adottato il
provvedimento. Dallo stesso sono esclusi gli autoveicoli del tipo
omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 e successivi
aggiornamenti, immatricolati da non oltre quattro anni. Sono inoltre
escluse le categorie di autoveicoli che saranno individuate dal
sindaco in considerazione della necessita' di contemperare le
esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di svolgimento delle
attivita' sociali e produttive. Alla violazione del suddetto
provvedimento si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 13,
del Nuovo codice della strada.
Art. 4.
L'emanazione dell'ordinanza di divieto di cui sopra deve essere
posta a conoscenza degli utenti della strada mediante la apposizione,
in corrispondenza dei segnali di inizio centro abitato, del segnale
di divieto di transito di cui alla figura II.46 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada corredato di
pannello integrativo riportante la scritta "eccetto veicoli
autorizzati per zona bollino blu". Detto segnale di divieto dovra'
essere presegnalato, mediante i segnali di indicazione e di
preavviso, in corrispondenza della intersezione dalla quale si dirama
il percorso alternativo individuato.
Art. 5.
L'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti
degli autoveicoli ai fini del divieto della circolazione degli stessi
deve essere effettuata mediante l'esibizione di un bollino
autoadesivo di colore blu, valido su tutto il territorio nazionale,
conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 28 febbraio 1994, da applicare sul parabrezza
dell'autoveicolo interessato e mediante il possesso di un apposito
certificato dal quale si deducano la data del controllo, la targa del
veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate. Sullo stesso
certificato possono essere annotati ulteriori dati (quali anno di
immatricolazione, cilindrata, chilometraggio percorso, etc.) da
utilizzare a fini statistici.
Art. 6.
Il bollino di cui all'articolo precedente e' rilasciato
dall'ufficio provinciale della M.C.T.C., ovvero dalle imprese o
consorzi o societa' consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del
Nuovo codice della strada, ovvero dalle imprese di autoriparazione
individuate dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 28 febbraio 1994, i quali devono esporre all'esterno dei
propri locali un apposito contrassegno conforme al modello allegato.
Detto contrassegno viene rilasciato, su domanda degli interessati e
previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, dal comune ovvero
da un unico ente o azienda ai quali il comune abbia affidato la
gestione amministrativa contabile e statistica dell'attivita' di
controllo delle emissioni inquinanti agli scarichi degli autoveicoli
in circolazione. Gli uffici provinciali della M.C.T.C., nonche' le
imprese o consorzi o societa' consortili autorizzate ad effettuare
l'attivita' di revisione degli autoveicoli devono provvedere al
rilascio del bollino blu all'atto della revisione medesima, oltreche'
all'atto delle verifiche effettuate su richiesta dei proprietari
degli autoveicoli.
Art. 7.
La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle
emissioni inquinanti ha validita' per non piu' di dodici mesi
decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli
autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988. Per gli autoveicoli
immatricolati prima di questa data la documentazione di cui sopra ha
validita' semestrale.
Art. 8.
Nel disciplinare di cui all'art. 6 sono definiti gli obblighi ed i
compiti che i richiedenti assumono nei confronti del comune ovvero
dell'ente o azienda delegati, le modalita' ed i costi di svolgimento
del servizio sia nei confronti dei proprietari degli autoveicoli
soggetti a controllo sia nei confronti del comune ovvero dell'ente o
azienda delegati, le forme di controllo esercitate dal comune ovvero
dall'ente o azienda delegati sia direttamente che mediante l'ausilio
di istituti specializzati, nonche' le penali da applicare in caso di
inosservanza delle clausole del disciplinare fermo restando
l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge.
Art. 9.
L'attestazione e' rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 6 dopo
l'effettuazione con esito positivo del controllo del rispetto dei
limiti delle emissioni inquinanti effettuato secondo le modalita'
prescritte dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio
da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della sanita'.
Art. 10.
Per i comuni che abbiano gia' adottato provvedimenti di limitazione
della circolazione la presente direttiva e' vincolante a decorrere
dal 1 gennaio 1999.
Roma, 7 luglio 1998
Il Ministro: Costa
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