Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile
2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1996/96/CE del
Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di
scarico dei veicoli a motore.
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice; Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo
codice della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione
e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 20 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a
dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunita' europea
per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive della Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento
nazionale; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli
a motore e loro rimorchi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE
della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio
relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002, di recepimento
della direttiva 2001/9/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la
direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 4 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/11/CE della Commissione
che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa
al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - controllo del
funzionamento dei limitatori di velocita' dei veicoli commerciali; Visto il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE
relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella
Comunita'; Vista la direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 90 dell'8 aprile
2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per
quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore; A
d o t t a il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2003/27/CE
della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva
96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas
di scarico dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico
europeo). Art. 1. 1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, e'
modificato conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce
parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2003 Il Ministro: Lunardi Registrato
alla Corte dei conti l'8 agosto 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 260
ALLEGATO L'allegato II al decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, e' modificato
come segue: Il quarto trattino del punto 7.10 dell'allegato II della direttiva
96/96/CE e' sostituito dal seguente: "- ove possibile, controllare che il
limitatore di velocita' impedisca tiva 92/6/CEE di superare i valori previsti." Il
punto 8.2 dell'allegato II della direttiva 96/96/CE e' sostituito dal seguente: "8.2.
Emissioni di gas di scarico 8.2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata
(benzina) a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato
di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione
a sonda lambda: 1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che e'
completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe; 2)
esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore,
per accertare che e' completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che
non vi sono fughe; dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo
conto delle raccomandazioni del costruttore), occorre effettuare la misurazione
della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei gas di scarico con motore
al minimo (motore disinnestato). Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas
di scarico e' quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Se il dato non e'
disponibile o se le autorita' come valore di riferimento, il tenore massimo ammissibile
di CO non deve superare i valori seguenti: i) 4,5 % per i veicoli immatricolati
e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale
gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla
direttiva 70/220/CEE (*) e il 1° ottobre 1986; ii) 3,5 % per i veicoli immatricolati
o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986. b) Se
le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di
controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda
lambda: 1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che e' completo,
che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe; 2) esame visivo
del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per
accertare che e' completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non
vi sono fughe; 3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle
emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lambda e del tenore di
CO nel gas di scarico in base al punto 4 o alle procedure proposte dal costruttore
e approvate all'atto dell'omologazione. Per ciascuna delle prove, il veicolo
sara' sottoposto a un periodo di condizionamento del costruttore del veicolo;
4) emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite. Il tenore massimo
ammissibile di CO nei gas di scarico e' quello dichiarato dal costruttore del
veicolo. Se il dato non e' disponibile, il tenore massimo ammissibile di CO non
deve superare i valori seguenti: i) Misurazione con motore al minimo: il tenore
massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,5
% vol. e, per i veicoli omologati secondo i valori limite di cui alla riga A
o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE (**) o modifiche seguenti, il
tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore
a 0,3 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la direttiva
70/220/ CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, ai veicoli immatricolati o
messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto
previsto sopra. ii) Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocita'
2000 giri/min-1: Tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol. e, per i veicoli omologati
secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della
sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla
direttiva 98/69/CE o modifiche seguenti, il tenore massimo ammissibile di CO
nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,2 % vol. Qualora non sia possibile
stabilire una corrispondenza con la direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva
98/69/CE, ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione per la prima volta
dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto previsto sopra. Lambda: 1 + o - 0,03
o secondo le specifiche iii) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico
di bordo in CEE (modificata dalla direttiva 98/69/CE e modifiche seguenti), gli
Stati membri possono, in alter-nativa al metodo precisato al punto i), stabilire
il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata
del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema
OBD. 8.2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel) a) La
misurazione dell'opacita' dei gas di scarico viene ovvero il motore viene accelerato
dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.
b) Condizionamento del veicolo: 1) I veicoli possono essere sottoposti a prova
senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, e' necessario verificare
che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti. 2) Fatta eccezione
per quanto disposto alla successiva lettera d), punto 5), la prova non derata
negativa se il veicolo non e' stato condizionato conformemente alle prescrizioni
che seguono: i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di esercizio;
ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento
dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C
, o essa e' inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate
il livello delle radiazioni infrarossi, deve essere almeno equivalente. Se, per
la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non e' realizzabile,
la normale temperatura di esercizio del motore nuta in altro modo, ad esempio
azionando la ventola di raffreddamento del motore; ii) l'impianto di scarico
deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con
un metodo equivalente. c) Procedura di prova: 1) esame visivo del dispositivo
di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che e'
completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe; 2)
Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di
iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a
motore diesel, secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore; 3) Per iniziare ciascun
ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato
a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente,
in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione; 4) Durante
ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore,
il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione
automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non
e' disponibile, i 2/3 del regime massimo. essere verificato ad esempio controllando
il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente
tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie
1 e 2 dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi. d) Valori
limite 1) Il livello di concentrazione non dovra' essere mente alla direttiva
72/306/CEE (***). 2) Se il dato non e' disponibile o se le autorita' come valore
di riferimento, il livello di concentrazione non dal costruttore o ai valori
limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti: Coefficiente d'assorbimento
massimo per: - motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m -1 , - motori diesel
a turbocompressione: 3,0 m -1 , - si applica un limite di 1,5 m -1 ai seguenti
veicoli, omologati secondo i valori limite che appaiono nella: a) riga B della
tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata
dalla direttiva 98/69/CE - (veicoli commerciali leggeri Diesel-Euro4); b) riga
B1 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE,
modificata dalla direttiva 1999/96/CE (****) - (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro4);
c) riga B2 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva
88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli commerciali pesanti
Diesel-Euro5); d) riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della
direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli commerciali
pesanti EEV) o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 70/220/CEE,
modificata dalla direttiva 98/69/CE, o i valori limite delle modifiche seguenti
della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, oppure valori
equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchia-tura diversa da quella
utilizzata per l'omologazione CE. Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza
con la sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata
dalla direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I della
direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, ai veicoli imma-tricolati
o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2008 si applica
quanto previsto sopra. 3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati
o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1980.
4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo se la media
aritmetica dei valori regi-strati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione
libera e' superiore al valore limite. calcolato ignorando i valori che si discostano
fortemente dalla media registrata o i risultati di un qual-siasi altro calcolo
statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri
possono limitare il numero massimo dei cicli di prova. 5) Al fine di evitare
prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto
4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova
se i valori registrati sono consi-derevolmente superiori ai valori limite dopo
meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo
equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii). Sempre al fine
di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera
d), punto 4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato
la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite
dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo
equi-valente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii). 8.2.3. Apparecchiatura
di controllo Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate
apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i
valori limite prescritti o indicati dal costruttore. 8.2.4. Se, durante la procedura
di omologazione CE, un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite
stabi-liti dalla presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri
possono fissare valori limite superiori, sulla base di prove fornite dal costruttore.
Essi ne informano quindi la Commissione , che a sua volta ne informa gli altri
Stati membri. (*) GU L 76 del 9.3.1970, pag. 1. (**) GU L 350 del 28.12.1998,
pag. 1. (***) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1. (****) GU L 44 del 16.2.2000, pag.
1."
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