Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.
Procedure di riconoscimento delle officine installatrici
di limitatori di velocità.
...
Si informano gli Uffici in indirizzo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 dell’11 maggio u.s., il decreto
dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente le “procedure di
designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori
di velocità”, emanato in applicazione del D.M. 19 novembre 2004,
pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, con il quale è stata recepita
la direttiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002,
che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e
l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli.
In merito ai contenuti del suddetto decreto si segnala che, rispetto a quanto
stabilito nel precedente D.M. 30 marzo1994, è stato previsto un decentramento
delle procedure di riconoscimento delle officine designate al montaggio dei
limitatori, demandando il rilascio dell’autorizzazione agli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC).
In particolare, il decreto di cui trattasi specifica:
- gli adempimenti del titolare della omologazione del limitatore;
- i requisiti delle officine;
- le procedure per il riconoscimento delle officine;
- le modalità operative per l’installazione;
- le modalità operative per la regolazione o per la riparazione dei
limitatori installati
sin dall’origine sui veicoli in conformità alla direttiva 2004/11/CE.
Si descrivono di seguito i punti salienti delle procedure.
Il titolare della omologazione, attraverso il proprio legale rappresentante,
presenta la richiesta di “riconoscimento” dell’officina all’UMC
competente, in relazione alla sede dell’officina stessa, allegando un
disciplinare, sottoscritto dal titolare dell’omologazione e dal titolare
dell’officina designata, nel quale sono precisati gli impegni ai quali
il rapporto è subordinato.
I contenuti della richiesta di riconoscimento sono riportati indicativamente
nell’allegato 1.
La suddetta officina deve svolgere attività di autoriparazione, in conformità alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo
della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Dovrà, pertanto, disporre
di un responsabile tecnico. Tale requisito deve risultare dal certificato di
iscrizione alla C.C.I.A. o, in alternativa, deve essere autocertificato dall’officina
stessa.
L’UMC, verificata la regolarità della domanda ed il possesso
dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell’omologazione un attestato
di riconoscimento per ogni officina designata, secondo lo schema riportato
in allegato 2.
L’officina riconosciuta, effettuata l’installazione del limitatore
di velocità ed, ove ricorra, apposti i sigilli al limitatore, applica
sul veicolo la targhetta prevista al punto 7.2.3. dell’allegato I al
decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE
e, quindi, utilizzando l’apposito modulo, depositato presso l’UMC,
redige in duplice copia un certificato di installazione dal quale risultino:
numero e data del certificato, numero di omologazione e di matricola del limitatore,
numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore è stato
installato, nonché la dichiarazione che il limitatore è stato
omologato per la installazione su quel tipo di veicolo.
Le due copie del certificato devono essere sottoscritte dal responsabile tecnico
dell’officina, la cui firma è depositata presso l’UMC.
Quindi, una copia è consegnata al proprietario del veicolo per essere
conservata a bordo del veicolo ed esibita per i controlli su strada ed in sede
di revisione periodica e la seconda è conservata dall’officina.
Non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione.
La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati
in conformità alla direttiva 92/6/CEE, così come modificata dalla
direttiva 2002/85/CE, è effettuata dalle officine sopra dette.
La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati
su veicoli che abbiano ottenuto l’omologazione parziale CE conforme alla
direttiva 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/11/CE,
può essere effettuata da officine designate dai costruttori dei veicoli.
Per il riconoscimento di quest’ultime si applicano le stesse procedure
per le officine designate dai titolari di omologazione dei limitatori (agli
allegati 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i fac-simili della richiesta
di riconoscimento e del relativo attestato).
Per ogni riparazione o regolazione deve essere rilasciata apposita certificazione.
Restano valide le autorizzazioni per il montaggio dei limitatori di velocità già rilasciate
da questa Sede secondo le procedure di cui al D.M. 30 marzo 1994, pubblicato
sul supplemento ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1994. Conseguentemente,
le officine già autorizzate potranno continuare ad installare, regolare
e riparare esclusivamente i limitatori di velocità per i quali abbiano
ottenuto il riconoscimento. Eventuali variazioni riguardanti la struttura organizzativa
di un’officina già autorizzata (es. responsabile tecnico, ragione
sociale, etc.) comporta la richiesta di un nuovo riconoscimento secondo le
procedure sopra indicate.
|